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Regolamentazione

La caduta dall’alto è la seconda causa di incidenti mortali, dopo gli incidenti stradali.
La regolamentazione è pertanto chiara: le protezioni, sia collettive che individuali, esistono, pero quello non impedise i professionisti di adottare ogni giorno comportamenti a rischio.

500 000 incidenti gravi e più di 1 000 decessi all’anno nell’Unione europea (3 persone al giorno!).
Il rischio di cadute dall’alto e caracterizzato da un alto indice di serit . Esiste in numerosi mestieri e circostanze tali i lavori in alto (caduta in periferia o caduta attraverso materiali...) o durante lavori nelle vicinanze di un dislivello (pozzo, scavo) nonché in attivit in cui sono utilizzati certi dispositi tali scale, ponteggi,navicelle, etc.

Sicurezza e regolamentazione

Nell'ambito dell’armonizzazione delle regolamentazioni dei Paesi dell’Unione europea nei confronti della sicurezza e della salute delle persone, due direttive europee relative ai dispositivi di protezione individuale sono state adottate e trasferite nel codice del lavoro francese.
- la direttiva 89-686 del 29/12/1989, trascritta dal decreto francese 29/07/1992, concernante la concezione dei DPI
- La direttiva 89-656 del 30/11/1989, trascritta dal decreto francese 11/01/1993, concernante l’utilizzazione dei DPI dai lavoratori.

Estratto del decreto n°2004-924 del 1o settembre 2004

"I lavori temporanei in altezza devono essere realizzati a partire da un piano di lavoro concepito, installato o equipaggiato in modo a garantire la sicurezza dei lavoratori.
La prevenzione delle cadute dall’alto è assicurata da parapetti, integrati o fissati in modo sicuro, rigidi e di un’adeguata resistenza.
Quando dispositivi di protezione colletiva non possono essere utilizzati, la protezione dei lavoratori deve essere assicurata con un adeguato sistema di arresto delle cadute.”

Articoli R,233-1-1 ; R,233-157 e R,232-1-12 del Codice di lavoro francese

"Il dispositivo di ancoraggio, qualunque sia la sua natura, sar oggetto di una verifica annua e da una manutenzione adeguata, secondo le instruzioni del fornitore e/o dell’installatore.

Norme europee relative al lavoro in altezza:

EN 363 - Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, comprenendo un’imbracatura anticaduta ed una giuntura anticaduta.
EN 361 - Harnais antichute
EN 355 - Assorbitori di energia
EN 360 - Anticaduta a ritorno automatico a cinghia o a fune
EN 353-2 : Anticadute mobile su supporto di sicurezza flessibile
EN 795 Classe A: Ancoraggi fissi e stabili
EN 795 Classe B: Ancoraggi temporanei e trasportabili
EN 795 Classe C: Ancoraggi mobili su supporto di sicurezza flessibile
EN 795 Classe D: Ancoraggi mobili su supporto di sicurezza rigido
EN 795 Classe E: Ancoraggi a zavorra (corpo morto)
EN 353-1: Anticadute mobile su supporto di sicurezza rigido
EN 358: Sitemi di mantenimento al lavoro
EN 362: Connettori
EN 341: Discensori

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