La caduta dall’alto è la seconda causa di incidenti mortali, dopo gli incidenti stradali.
La regolamentazione è pertanto chiara: le protezioni, sia collettive che individuali, esistono, pero quello non impedise i professionisti di adottare ogni giorno comportamenti a rischio.
500 000 incidenti gravi e più di 1 000 decessi all’anno nell’Unione europea (3 persone al giorno!).
Il rischio di cadute dall’alto e caracterizzato da un alto indice di serit . Esiste in numerosi mestieri e circostanze tali i lavori in alto (caduta in periferia o caduta attraverso materiali...) o durante lavori nelle vicinanze di un dislivello (pozzo, scavo) nonché in attivit in cui sono utilizzati certi dispositi tali scale, ponteggi,navicelle, etc.
Sicurezza e regolamentazione
Nell'ambito dell’armonizzazione delle regolamentazioni dei Paesi dell’Unione europea nei confronti della sicurezza e della salute delle persone, due direttive europee relative ai dispositivi di protezione individuale sono state adottate e trasferite nel codice del lavoro francese. - la direttiva 89-686 del 29/12/1989, trascritta dal decreto francese 29/07/1992, concernante la concezione dei DPI - La direttiva 89-656 del 30/11/1989, trascritta dal decreto francese 11/01/1993, concernante l’utilizzazione dei DPI dai lavoratori. |
Estratto del decreto n°2004-924 del 1o settembre 2004
"I lavori temporanei in altezza devono essere realizzati a partire da un piano di lavoro concepito, installato o equipaggiato in modo a garantire la sicurezza dei lavoratori. La prevenzione delle cadute dall’alto è assicurata da parapetti, integrati o fissati in modo sicuro, rigidi e di un’adeguata resistenza. Quando dispositivi di protezione colletiva non possono essere utilizzati, la protezione dei lavoratori deve essere assicurata con un adeguato sistema di arresto delle cadute.” |
Articoli R,233-1-1 ; R,233-157 e R,232-1-12 del Codice di lavoro francese
"Il dispositivo di ancoraggio, qualunque sia la sua natura, sar oggetto di una verifica annua e da una manutenzione adeguata, secondo le instruzioni del fornitore e/o dell’installatore. |
Norme europee relative al lavoro in altezza:
EN 363 - Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, comprenendo un’imbracatura anticaduta ed una giuntura anticaduta. EN 361 - Harnais antichute EN 355 - Assorbitori di energia EN 360 - Anticaduta a ritorno automatico a cinghia o a fune EN 353-2 : Anticadute mobile su supporto di sicurezza flessibile EN 795 Classe A: Ancoraggi fissi e stabili EN 795 Classe B: Ancoraggi temporanei e trasportabili EN 795 Classe C: Ancoraggi mobili su supporto di sicurezza flessibile EN 795 Classe D: Ancoraggi mobili su supporto di sicurezza rigido EN 795 Classe E: Ancoraggi a zavorra (corpo morto) EN 353-1: Anticadute mobile su supporto di sicurezza rigido EN 358: Sitemi di mantenimento al lavoro EN 362: Connettori EN 341: Discensori |
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